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Il cappellano militare perde il grado per inidoneita' permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dagli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quanto applicabili. In ogni caso la perdita del grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
