Art. 19 — Compensi per prestazioni eccedenti le 46 ore settimanali
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Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, l'operaio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Le prestazioni, comunque rese, in eccedenza alle quarantasei ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiana o custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestato un'opera discontinua, sono retribuite forfettariamente mediante soprassoldi da corrispondersi in base alle misure e ai criteri di cui all'articolo 22. Le categorie di personale previste dal precedente comma sono stabilite con decreto ministeriale.
Testo in vigore dal 14 marzo 1961 al 25 novembre 1973
