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Possono essere concessi soprassoldi giornalieri agli operai:

  • a)che nell'esercizio del loro mestiere compiono lavori particolarmente gravosi o pericolosi, oppure in disagevoli condizioni di ambiente;
  • b)che svolgono incarichi di responsabilita', di sorveglianza o controllo sugli operai, ed altri speciali incarichi;
  • c)che svolgono le mansioni indicate nel secondo comma dell'articolo 19. I soprassoldi di cui al precedente comma non hanno carattere di continuita' e sono corrisposti limitatamente alla durata, anche oraria, degli speciali lavori. Essi sono determinati a favore del personale di cui alle lettere a), b), c), rispettivamente nella misura non superiore al 25 per cento, al 10 per cento ed al 15 per cento della paga giornaliera in godimento. L'ammontare dei soprassoldi, gli incarichi e i lavori, per i quali essi sono corrisposti, sono stabiliti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 14 marzo 1961 al 8 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art22 · fonte su Normattiva