Art. 22 — Soprassoldi
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Possono essere concessi soprassoldi giornalieri agli operai:
- a)che nell'esercizio del loro mestiere compiono lavori particolarmente gravosi o pericolosi, oppure in disagevoli condizioni di ambiente;
- b)che svolgono incarichi di responsabilita', di sorveglianza o controllo sugli operai, ed altri speciali incarichi;
- c)che svolgono le mansioni indicate nel secondo comma dell'articolo 19. I soprassoldi di cui al precedente comma non hanno carattere di continuita' e sono corrisposti limitatamente alla durata, anche oraria, degli speciali lavori. Essi sono determinati a favore del personale di cui alle lettere a), b), c), rispettivamente nella misura non superiore al 25 per cento, al 10 per cento ed al 15 per cento della paga giornaliera in godimento. 3 L'ammontare dei soprassoldi, gli incarichi e i lavori, per i quali essi sono corrisposti, sono stabiliti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1078
3con decorrenza dal 1 luglio 1970
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1078 ha disposto (con l'art. 7, comma 1 lettera d), e) ed f)) che le aliquote di maggiorazione spettanti agli operai per i compensi del lavoro straordinario diurno e notturno o festivo, del cottimo e dei soprassoldi restano fissate con effetto dal 1 luglio 1970 come segue: del sedici per cento per la lettera a); del sette per cento per la lettera b); del dieci per cento per la lettera c).
Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 2 settembre 1971
