Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 34 — Dispensa dal servizio

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Scaduto il periodo massimo previsto dagli articoli 29 e 30, all'operaio puo' essere consentito, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, un ulteriore periodo di assenza di giorni trenta con il solo trattamento previsto dall'art. 31. Trascorso tale periodo, l'operaio che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio 1 proposto per Ma dispensa qualora non sia possibile adibirlo su domanda a mansioni diverse. All'operaio proposto per la dispensa e' assegnato un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per presentare le proprie osservazioni dispensa e' preceduta dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale, nella quale l'operaio ha diritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia. ((Il provvedimento di dispensa decorre dalla data di compimento del periodo massimo di assenza per malattia, ovvero dalla data del verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneita' al lavoro dell'operaio)). L'operaio puo' altresi' essere dispensato dai servizio quando abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento. - E' considerato di persistente insufficiente rendimento l'operpaio che, previamente diffidato per iscritto, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al "buono". La dispensa e' disposta con decreto motivato del Ministro. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 15 novembre 1984

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 247/1984

    Ha colpito questo articolo
    5 novembre 1984

    Posto che la distinzione fra operai ed impiegati, basata su criteri incerti e controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego privato del 1924, non è idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacità di guadagno in ordine al regime previdenziale (come già riconosciuto dalla Corte con la sentenza n. 160 del 1971), deve, per identità di ratio, riconoscersi l'illegittimità costituzionale delle norme che non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza per motivi di salute con conservazione del posto per gli operai dello Stato e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non poter riprendere la propria attività.

    Art. 29 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 30 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 34 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 23 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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