Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 43 — Pena pecuniaria

La pena pecuniaria e' inflitta per brevi ritardi all'orario di servizio e brevi assenze ingiustificate, per lievi infrazioni alle norme sulle lavorazioni ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina e l'igiene, nonche' per qualsiasi altra mancanza o negligenza, sempreche' tali trasgressioni non rivestano carattere di maggiore gravita'. La pena pecuniaria e' commisurata ad una o piu' aliquote orarie della retribuzione giornaliera.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art43 · fonte su Normattiva