Stato giuridico degli operai dello Stato
Art. 42 — Infrazioni e sanzioni disciplinari
L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- 1)pena pecuniaria;
- 2)riduzione della retribuzione;
- 3)sospensione dal lavoro;
- 4)destituzione.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
