Stato giuridico degli operai dello Stato
Art. 44 — Autorità competenti ad infliggere la pena pecuniaria
La pena pecuniaria e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio. Avverso il provvedimento dell'autorita' di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
