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Il militare di truppa del Corpo che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza. Il militare che non ha raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' ugualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, mia non consegue alcun trattamento di quiescenza. Il Ministero ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari ovvero di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda e' collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 27 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art100 · fonte su Normattiva