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Il militare di truppa in congedo cessa, dagli obblighi di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo anno di eta'. Tali obblighi cessano anche prima del limite indicato nel precedente comma quando il militare di truppa e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare. Il militare di truppa in congedo, per il quale sono venuti a cessare gli obblighi di servizio, e' collocato in congedo assoluto.

Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 19 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art114 · fonte su Normattiva