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Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo al raggiungimento del limite di eta' di anni cinquantacinque. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo per eta' e' collocato nella riserva.

Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 19 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art26 · fonte su Normattiva