Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 49
Il sottufficiale della riserva puo', in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze. In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
