Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 106 — Sospensione dal servizio con privazione dello stipendio

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La sospensione dal servizio con privazione dello stipendio ha durata da uno a novanta giorni, importa l'allontanamento dal servizio e la perdita degli assegni e, quando sia inflitta per piu' di trenta giorni, determina, ad ogni effetto, la corrispondente perdita dell'anzianita', calcolata a periodi mensili, considerando le frazioni per mese intero.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art106 · fonte del testo