Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 121 — Concorso di mancanze
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il colpevole di piu' mancanze, accertate con unico procedimento, incorre nella punizione comminata per la mancanza piu' grave.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
