Art. 117 — Mancanze punibili con la revoca dall'impiego
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 252 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il personale incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente dall'azione penale:
tolto: a) per recidiva nelle mancanze previste nell'articolo precedente;
tolto: b) per avere occultato ai superiori i nomi di coloro che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli o di merci o di qualsiasi altra cosa di spettanza della Azienda o ad essa affidata per qualsiasi causa o per avere occultato le circostanze di tali delitti; c) per essere stato trovato in stato di ubriachezza durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla Sicurezza dell'esercizio;
tolto: d) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi od apparecchi interessanti la sicurezza dello esercizio, ancorche' non ne sia derivato danno al materiale o alle persone;
tolto: e) per irregolarita', trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti, dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, con danni gravi al materiale, all'armamento e a cose di terzi od anche con danni gravi alle persone;
tolto: f) per violazione del segreto d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Azienda od a privati;
tolto: g) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale;
tolto: h) per mancata fede al giuramento;
tolto: i) per il possesso, non giustificato da plausibile ragione, durante il servizio, da parte del personale indicato alla lettera g) dell'art. 114, di oggetti che possano servire a perpetrare o mascherare furti o manomissioni;
tolto: l) in genere, per qualsiasi fatto grave che dimostri difetto di rettitudine oppure tolleranza di abusi, di gravita' tale da dimostrare incapacita' ad adempiere degnamente gli obblighi di servizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art117 · fonte del testo