Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 125 — Competenza a giudicare le mancanze

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Per le mancanze punibili con la destituzione, la revoca e la retrocessione sono competenti a deliberare:

  • a)il Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, per il personale direttivo con qualifiche di ispettore capo e superiori;
  • b)il Ministro, previo parere del Consiglio di disciplina, per il restante personale. Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio commesse dal personale direttivo sono competenti a deliberare:
  • a)il Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, per il personale con qualifiche di ispettore capo e superiori;
  • b)il direttore generale, previo parere del Consiglio di disciplina, per il rimanente personale direttivo. Per le altre mancanze sono competenti le autorita' indicate nell'annessa tabella (allegato n. 14). La potesta' disciplinare non puo' essere delegata, salvo il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art125 · fonte del testo