Art. 137 — Procedimenti davanti al Consiglio di disciplina
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Il Consiglio di disciplina, quando ritiene esauriti gli accertamenti fissa la trattazione orale con provvedimento da comunicarsi all'incolpato. La trattazione orale non puo' aver luogo prima di dieci giorni e oltre quarantacinque da quando l'incolpato ha ricevuto la relativa comunicazione. Il funzionario che ha condotto gli accertamenti puo' essere chiamato ad assistere alla trattazione orale.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
