Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, puo', in qualunque tempo, riaprire il procedimento disciplinare, qualora emergano nuovi fatti o vengano acquisite nuove prove che facciano fondatamente ritenere che:

tolto: a) sia stato prosciolto chi, invece, doveva essere punito o, comunque, sia stata ritenuta sussistente una mancanza disciplinare meno grave di quella realmente commessa;

tolto: b) sia stata ritenuta sussistente una mancanza in realta' insussistente o, comunque meno grave di quella per la quale e' stata inflitta la punizione. Il personale puo' chiedere, nelle stesse circostanze, la riapertura del procedimento quando sia stata inflitta, almeno, la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art145 · fonte del testo