Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 14 — Prescrizioni per gli esami di concorso

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Gli esami di concorso consistono in prove scritte, prove orali ed eventuali prove pratiche e attitudinali. Le prove scritte devono essere almeno tre per l'accesso alle carriere direttive e almeno due per l'accesso alle carriere del personale di concetto degli uffici e dei dirigenti del personale dell'esercizio. Del diario delle prove scritte e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse. Il diario stesso deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso, nello stesso termine. Al candidato e' data comunicazione della sua ammissione alle prove orali comunicandogli il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e pratiche eventualmente sostenute. Tale comunicazione deve essere data almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove orali. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art14 · fonte del testo