Art. 14 — Prescrizioni per gli esami di concorso
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((I concorsi possono svolgersi per soli esami, per esami e per titoli, per titoli ed esami, o per soli titoli. Gli esami possono consistere in uno o piu' dei seguenti tipi di prova: scritta, orale, pratica, attitudinale. Il tipo delle prove d'esame e il numero di esse verranno stabiliti nei singoli bandi di concorso)). Del diario delle prove scritte e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse. Il diario stesso deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso, nello stesso termine. Al candidato e' data comunicazione della sua ammissione alle prove orali comunicandogli il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e pratiche eventualmente sostenute. Tale comunicazione deve essere data almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove orali. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.
Testo in vigore dal 26 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
