Art. 15 — Approvazione della graduatoria
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La graduatoria finale con l'indicazione complessiva della votazione riportata da ciascun candidato, computata secondo le norme del bando, e' approvata con decreto del Ministro il quale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art15 · fonte del testo