Art. 142 — Osservanza ed effetto dei termini nel procedimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fermi restando i termini previsti nei precedenti articoli, tutte le, volte che occorre fare contestazioni o rilievi all'incolpato, deve essergli accordato congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle sue difese. L'incolpato ha facolta' di rinunciare ai termini stabiliti, purche' lo dichiari per iscritto. L'incolpato che non se ne avvalga entro i termini stabiliti, decade dalle facolta' previste in suo favore dal presente e dai precedenti articoli.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art142 · fonte del testo