Art. 144 — Estinzione del procedimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 48 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi centoventi giorni dall'ultimo atto senza nessun ulteriore atto sia stato compiuto. L'estinzione determina, altresi', la revoca della sospensione cautelare e della sospensione del giudizio di avanzamento. Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare. estinto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art144 · fonte del testo