Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 215 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La sospensione cautelare non puo' avere durata superiore a sei mesi. Tale durata puo' essere prorogata fin quando penda l'eventuale procedimento penale, ma non oltre la data in cui l'interessato abbia comunicato all'autorita' che ha adottato il provvedimento di sospensione copia della sentenza di qualsiasi grado che concluda per il proscioglimento o per l'assoluzione con formula piena, ancorche' non passata in giudicato. La proroga e' altresi' ammessa per non piu' di tre mesi per una sola volta quando, nei confronti del sospeso, penda procedimento disciplinare per mancanza gia' contestata, punibile con la revoca o con la destituzione. Scaduto il termine previsto nel primo comma o le proroghe previste nei comma secondo e terzo, il sospeso acquista diritto ad essere riammesso in servizio, ancorche' il procedimento disciplinare non sia stato concluso. Nel caso previsto nel precedente comma, il sospeso acquista diritto anche alla restituzione degli assegni non percepiti se entro trenta giorni dalla data di riammissione in servizio non gli sia stata ancora contestata la mancanza ovvero la mancanza contestatagli non sia punibile con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o con sanzione piu' grave. In ogni caso, dagli assegni non percepiti si detraggono gli assegni alimentari corrisposti nel frattempo. I provvedimenti con i quali viene disposta o prorogata la sospensione cautelare sono definitivi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art148 · fonte del testo