Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 173 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Quando il procedimento disciplinare si concluda col proscioglimento da ogni addebito, la sospensione cautelare, se ancora pendente, e' revocata ad ogni effetto e il sospeso acquista diritto alla restituzione degli assegni non percepiti, dedotti gli assegni alimentari eventualmente corrisposti. La revoca della sospensione cautelare fa riacquistare al sospeso l'anzianita' perduta. Quando il procedimento disciplinare si concluda con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, deve essere computato il periodo della sospensione cautelare sofferta. Se il procedimento si concluda con sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, ovvero la sospensione cautelare sofferta abbia avuto durata superiore alla sospensione inflitta a conclusione del procedimento, sono corrisposti gli assegni non percepiti, in tutto e od in parte, a seconda dei casi, dedotti gli assegni alimentari gia' corrisposti. Quando il procedimento disciplinare si concluda con la retrocessione e la sospensione cautelare sofferta abbia avuto durata superiore a novanta giorni, compete la restituzione degli assegni non percepiti solo per il periodo eccedente novanta giorni, dedotti gli assegni alimentari eventualmente corrisposti per lo stesso periodo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art150 · fonte del testo