Art. 146 — Sospensione d'ufficio e sospensione cautelare
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il personale e' sospeso dal servizio con privazione dello stipendio, d'ufficio, quando sia stato colpito da mandato o ordine di cattura, si trovi comunque in stato di arresto o debba espiare pena restrittiva della liberta', personale o interdizione temporanea dai pubblici uffici. La sospensione d'ufficio dura finche' non sia risolta la causa per la quale e' comminata. Il personale, inoltre, puo', in via cautelare, essere sospeso dal servizio con privazione dello stipendio:
tolto: a) quando sia stato citato con mandato di comparizione o sottoposto a giudizio per delitto;
tolto: b) quando la particolare gravita dei fatti lo esiga, nell'interesse dell'azienda, ancorche' sia cessata la causa dell'eventuale sospensione d'ufficio od i fatti stessi non siano perseguibili penalmente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art146 · fonte del testo