Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 148 — Durata della sospensione cautelare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La sospensione cautelare non puo' avere durata superiore a sei mesi. Tale durata puo' essere prorogata fin quando penda l'eventuale procedimento penale, ma non oltre la data in cui l'interessato abbia comunicato all'autorita' che ha adottato il provvedimento di sospensione copia della sentenza di qualsiasi grado che concluda per il proscioglimento o per l'assoluzione con formula piena, ancorche' non passata in giudicato. La proroga e' altresi' ammessa per non piu' di tre mesi per una sola volta quando, nei confronti del sospeso, penda procedimento disciplinare per mancanza gia' contestata, punibile con la revoca o con la destituzione. Scaduto il termine previsto nel primo comma o le proroghe previste nei comma secondo e terzo, il sospeso acquista diritto ad essere riammesso in servizio, ancorche' il procedimento disciplinare non sia stato concluso. Nel caso previsto nel precedente comma, il sospeso acquista diritto anche alla restituzione degli assegni non percepiti se entro trenta giorni dalla data di riammissione in servizio non gli sia stata ancora contestata la mancanza ovvero la mancanza contestatagli non sia punibile con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o con sanzione piu' grave. In ogni caso, dagli assegni non percepiti si detraggono gli assegni alimentari corrisposti nel frattempo. I provvedimenti con i quali viene disposta o prorogata la sospensione cautelare sono definitivi.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art148 · fonte del testo