Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 15 — Approvazione della graduatoria

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La graduatoria finale con l'indicazione complessiva della votazione riportata da ciascun candidato, computata secondo le norme del bando, e' approvata con decreto del Ministro il quale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art15 · fonte del testo