Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 152 — Procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi contro il rimprovero scritto, la multa, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni

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Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati per mancanze punibili con il rimprovero scritto e la multa. L'autorita' competente provvede senza, l'osservanza di particolari formalita', dopo aver ascoltato le osservazioni dell'autorita' che ha, adottato il provvedimento impugnato sui motivi dedotti dai ricorrenti. L'autorita' competente a decidere sui ricorsi contro provvedimenti per mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni, commesse dal personale non appartenente al gruppo direttivo, invita l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato a formulare le proprie osservazione, per iscritto, sui motivi dedotti dai ricorrenti e provvede a quanto altro occorra per l'istruttoria del ricorso, rimettendo, poi, gli atti al Comitato di esercizio od alla Commissione disciplinare di servizio previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 131, per il loro parere.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art152 · fonte del testo