Art. 16 — Assunzione degli idonei
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La nomina all'impiego e' limitata ai vincitori del concorso fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. ((Gli idonei che nella graduatoria eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti. Tuttavia, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previa autorizzazione del Ministro, ha facolta' di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si rendano disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite del dieci per cento di quelli messi a concorso per il personale direttivo, del venti per cento per il personale degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, e del quaranta per cento per il rimanente personale dell'esercizio)). Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facolta' di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.
Testo in vigore dal 26 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
