Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 163 — Dispensa per compimento del periodo di disponibilità

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Il dipendente che sia stato collocato in disponibilita', ai sensi dell'art. 100, e' dispensato dal servizio qualora, trascorsi due anni, non si renda possibile il richiamo in servizio ai sensi dell'art. 102. Il provvedimento e' adottato con decreto del Ministro.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art163 · fonte del testo