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All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' e di servizio, puo' essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, nonche' al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti del personale dell'esercizio con qualifiche pari o superiori, rispettivamente, a quelle di segretario capo ed equiparate e di capo stazione di la classe ad personam e corrispondenti, che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni previsti dall'art. 73. I provvedimenti previsti nel precedente comma, da contenere nel limite del due per cento del numero dei posti delle piante organiche della qualifica superiore, sono adottati dalle autorita' e con le modalita' indicate negli articoli 76 e 77.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 8 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art168 · fonte del testo