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((All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' o di servizio, puo' essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti dell'esercizio che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni previste nell'art. 73)).9 I provvedimenti previsti nel precedente comma, da contenere nel limite del due per cento del numero dei posti delle piante organiche della qualifica superiore, sono adottati dalle autorita' e con le modalita' indicate negli articoli 76 e 77.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

9

Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".

Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 8 gennaio 1971. 31 parole tolte, 4 parole aggiunte.

All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' tolto: e aggiunto: o di servizio, puo' essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, tolto: nonche' al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti tolto: del personale dell'esercizio con qualifiche pari o superiori, rispettivamente, a quelle di segretario capo ed equiparate e di capo stazione di la classe ad personam e corrispondenti, aggiunto: dell'esercizio che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni tolto: previsti dall'art aggiunto: previste nell'art. 73. I provvedimenti previsti nel precedente comma, da contenere nel limite del due …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

    Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art168 · fonte del testo