Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 17 — Nomine in prova e periodo di prova

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Le nomine hanno luogo, a titolo di prova, nelle qualifiche iniziali di cui all'annessa tabella (allegato n. 4), per il periodo di un anno, con almeno trecento giorni di effettivo servizio, dedotte le assenze non dovute a riposi periodici. La nomina in prova del dipendente che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Il Consiglio di amministrazione determina le qualifiche per le quali, prima della fine del servizio in prova, e' fatto obbligo di frequentare i corsi di formazione istituiti dall'azienda e deve essere accertata la idoneita' per mezzo di esami o devono essere conseguite abilitazioni a determinati servizi. Qualora nell'anno non siano stati prestati trecento giorni di effettivo servizio, a norma del primo comma, o non siano state conseguite le abilitazioni di cui al terzo comma, il servizio di prova e' prolungato, fino al compimento del predetto periodo o al conseguimento delle abilitazioni, ma in ogni caso per non oltre un anno.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art17 · fonte del testo