Art. 17 — Nomine in prova e periodo di prova
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le nomine hanno luogo, a titolo di prova, nelle qualifiche iniziali di cui all'annessa tabella (allegato n. 4), per il periodo di un anno, con almeno trecento giorni di effettivo servizio, dedotte le assenze non dovute a riposi periodici. La nomina in prova del dipendente che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Il Consiglio di amministrazione determina le qualifiche per le quali, prima della fine del servizio in prova, e' fatto obbligo di frequentare i corsi di formazione istituiti dall'azienda e deve essere accertata la idoneita' per mezzo di esami o devono essere conseguite abilitazioni a determinati servizi. Qualora nell'anno non siano stati prestati trecento giorni di effettivo servizio, a norma del primo comma, o non siano state conseguite le abilitazioni di cui al terzo comma, il servizio di prova e' prolungato, fino al compimento del predetto periodo o al conseguimento delle abilitazioni, ma in ogni caso per non oltre un anno.(( Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello ordinario e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.))
Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
