Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 173 — Assegnazione classi di stipendio

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I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, nella qualifica nella quale essi vengono inquadrati, la classe di stipendio in godimento a tale data. Peraltro, ai dipendenti inquadrati in una qualifica per la quale sia previsto uno stipendio iniziale inferiore a quello gia' stabilito per la qualifica precedentemente rivestita, viene attribuita la classe di stipendio d'importo non superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di allievo ispettore, prevista dal preesistente ordinamento, viene attribuito lo stipendio iniziale relativo alla nuova qualifica di ispettore, con decorrenza dalla, data suddetta, anche ai fini dei successivi aumenti periodici. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, per il personale degli uffici promosso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dal grado 7° dei gruppi B e C del precedente ordinamento al grado 6° dei gruppi stessi, il periodo di servizio maturato nel predetto grado 7° si considera prestato nel grado 8° rivestito precedentemente e si somma a quello effettivamente prestato nel grado medesimo. Il piu' elevato stipendio eventualmente risultante viene attribuito con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai dipendenti in servizio al 1 aprile 1957, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuita, a decorrere dalla data medesima, l'eventuale differenza fra lo stipendio attribuito al 1 aprile 1957 e lo stipendio dovuto alla stessa data ad altro dipendente di pari o minore anzianita' di servizio nella medesima carriera, ma di qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici che abbiano comportato acceleramento nell'assegnazione degli aumenti periodici di stipendio. Tale assegno personale e' estensibile, ai fini del trattamento di quiescenza, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 1 aprile 1957, e sostituisce quello eventualmente gia' attribuito in applicazione dell'art. 2 della citata legge 8 agosto 1957, n. 751. Qualora la domanda prevista dal precedente comma venga presentata oltre il termine stabilito dal comma stesso, il relativo beneficio decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nei confronti dei dipendenti cui si applicano i precedenti due comma, in caso di promozione viene attribuito, nella nuova qualifica, a norma del precedente art. 85, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare complessivo dello stipendio e dell'assegno personale pensionabile predetto spettanti al momento dell'avanzamento. La norma di cui al secondo comma del citato art. 85 e' applicabile anche ai dipendenti promossi in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art173 · fonte del testo