Art. 173 — Assegnazione classi di stipendio
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I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, nella qualifica nella quale essi vengono inquadrati, la classe di stipendio in godimento a tale data. Peraltro, ai dipendenti inquadrati in una qualifica per la quale sia previsto uno stipendio iniziale inferiore a quello gia' stabilito per la qualifica precedentemente rivestita, viene attribuita la classe di stipendio d'importo non superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di allievo ispettore, prevista dal preesistente ordinamento, viene attribuito lo stipendio iniziale relativo alla nuova qualifica di ispettore, con decorrenza dalla, data suddetta, anche ai fini dei successivi aumenti periodici. ((Qualora l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per 10 varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero gia' in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio. Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste della presente, legge, nonche' le anzianita' naturale in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianita', i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data il cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1 maggio 1921, n. 761, dell'articoli 3 dalla legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954 n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 171. Per i dipendenti gia' sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, vai tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo al suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianita' di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo)).5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".
Testo in vigore dal 13 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
