Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 173 — Assegnazione classi di stipendio

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I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, nella qualifica nella quale essi vengono inquadrati, la classe di stipendio in godimento a tale data. Peraltro, ai dipendenti inquadrati in una qualifica per la quale sia previsto uno stipendio iniziale inferiore a quello gia' stabilito per la qualifica precedentemente rivestita, viene attribuita la classe di stipendio d'importo non superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di allievo ispettore, prevista dal preesistente ordinamento, viene attribuito lo stipendio iniziale relativo alla nuova qualifica di ispettore, con decorrenza dalla, data suddetta, anche ai fini dei successivi aumenti periodici. ((Qualora l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per 10 varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero gia' in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio. Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste della presente, legge, nonche' le anzianita' naturale in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianita', i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data il cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1 maggio 1921, n. 761, dell'articoli 3 dalla legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954 n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 171. Per i dipendenti gia' sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, vai tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo al suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianita' di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo)).5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

Testo in vigore dal 13 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963. 313 parole tolte, 226 parole aggiunte.

… di ispettore, con decorrenza dalla, data suddetta, anche ai fini dei successivi aumenti periodici. tolto: Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, per il personale degli uffici promosso anteriormente aggiunto: Qualora l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge tolto: dal grado 7° dei gruppi B e C del precedente ordinamento al grado 6° dei gruppi stessi, il periodo di servizio maturato nel predetto grado 7° si considera prestato nel grado 8° rivestito precedentemente e si somma a quello effettivamente prestato nel grado medesimo. Il piu' elevato stipendio eventualmente risultante viene attribuito con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai dipendenti in servizio al 1 aprile 1957, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuita, a decorrere dalla data medesima, l'eventuale differenza fra lo stipendio attribuito al 1 aprile 1957 e lo stipendio dovuto alla stessa data ad altro dipendente di pari o minore anzianita' di servizio nella medesima carriera, ma di qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici che abbiano comportato acceleramento nell'assegnazioneaggiunto: , in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per 10 varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero gia' in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio. Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste della presente, legge, nonche' le anzianita' naturale in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianita', i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendiotolto: . Tale assegno personale e' estensibile, ai fini del trattamento di quiescenza, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 1 aprile 1957, e sostituisce quello eventualmente gia' attribuito in applicazione dell'art. 2 della citata legge 8 agosto 1957aggiunto: , da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data il cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1 maggio 1921, n. 761, dell'articoli 3 dalla legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954 n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. tolto: 751. Qualora la domanda prevista dal precedente comma venga presentata oltre il termine stabilito dal comma stesso, il relativo beneficio decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nei confronti dei dipendenti cui si applicano i precedenti due comma, in caso di promozione viene attribuito, nella nuova qualifica, a norma del precedente art. 85, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare complessivo dello stipendio e dell'assegno personale pensionabile predetto spettanti al momento dell'avanzamento. La norma di cui al secondo comma del citato art. 85 e' applicabile anche ai dipendenti promossi in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge aggiunto: 171. Per i dipendenti gia' sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, vai tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo al suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianita' di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art173 · fonte del testo