Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 179 — Passaggi del personale esecutivo degli uffici al personale di concetto degli uffici

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Il personale rivestito delle qualifiche di applicato, aiutante disegnatore di la classe, aiutante assistente lavori, applicato principale ad personam, applicato principale, aiutante disegnatore principale, aiutante assistente lavori principale, applicato capo, aiutante disegnatore capo e aiutante assistente lavori capo del preesistente ordinamento che, alla data di entrata, in vigore della presente legge, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno 500 giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio, puo' essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni, nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore e coadiutore tecnico, coadiutore principale e coadiutore tecnico principale, coadiutore capo e coadiutore tecnico capo con la stessa anzianita' posseduta nella posizione di provenienza. Per il personale che abbia superato l'esame di idoneita' per l'ammissione agli scrutini per l'avanzamento al grado 5° di gruppo A del preesistente ordinamento non e' richiesto lo svolgimento delle mansioni di cui al primo comma. L'inquadramento di cui al primo comma avverra' fino a totale assorbimento, previo giudizio favorevole delle commissioni centrali d'avanzamento e in base a graduatorie distinte per qualifica di inquadramento e per servizio di appartenenza degli aspiranti, entro i limiti dei posti disponibili in ciascuna qualifica corrispondente del personale di concetto, secondo le piante organiche da emanare in base all'art. 175, operando, annualmente, opportuni spostamenti per coprire eventuali posti rimasti vacanti in alcuni servizi con personale risultante eccedente in altri. Gli inquadramenti successivi a quello effettuato nella prima applicazione della presente legge, avverranno limitatamente ai posti lasciati annualmente vacanti dai dipendenti gia' inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art179 · fonte del testo