Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963. Leggi il testo vigente →

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi i seguenti concorsi speciali:

  • a)per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservato a coloro che, alla data suddetta, abbiano prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'azienda, per un periodo di almeno 300 giornate negli ultimi due anni;
  • b)per le qualifiche di aiuto applicato ed aiuto applicato stenodattilografo, riservato alle vedove e alle orfane di ex dipendenti ferroviari che al 31 dicembre 1957 abbiano prestato la loro opera saltuaria a favore dell'azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici per almeno 150 giornate negli anni 1956 e 1957, di cui almeno 50 nel 1957. Per l'ammissione ai concorsi sopra indicati e' prescritto il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'art. 3 della presente legge, salva l'applicazione dell'art. 5 della legge medesima. Sono esclusi dai concorsi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 48° anno di eta'.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art194 · fonte del testo