Art. 194 — Concorsi speciali
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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi i seguenti concorsi speciali: ((a) per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservato a coloro che, alla data, suddetta, abbiano prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi dell'ultimo quinquennio;))5
- b)per le qualifiche di aiuto applicato ed aiuto applicato stenodattilografo, riservato alle vedove e alle orfane di ex dipendenti ferroviari che al 31 dicembre 1957 abbiano prestato la loro opera saltuaria a favore dell'azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici per almeno 150 giornate negli anni 1956 e 1957, di cui almeno 50 nel 1957. Per l'ammissione ai concorsi sopra indicati e' prescritto il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'art. 3 della presente legge, salva l'applicazione dell'art. 5 della legge medesima. Sono esclusi dai concorsi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 48° anno di eta'.((5 Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al componimento del limite di eta' di cui all'annessa tabella (allegato numero 15), salva la facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purche' abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.))5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 febbraio 1963, n. 304
5La L. 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "il limite di eta' indicato nell'ultimo comma del medesimo articolo 194 viene elevato, ai fini della modifica di cui al precedente primo comma, a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425". La stessa legge ha inoltre ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".
Testo in vigore dal 13 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
