Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 213 — Requisiti e procedura per l'assunzione ai sensi dell'art. 211

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Per essere assunti alle dipendenze dell'Azienda autonomia delle ferrovie dello Stato i dipendenti delle imprese private contemplati dall'art. 211, devono:

  • a)possedere i requisiti generali prescritti per la ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'art. 3 della presente legge, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di eta' che e' elevato a 50 anni;
  • b)avere prestato la propria opera nei quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e nel periodo di due anni consecutivi per almeno 300 giornate lavorative, alle dipendenze di imprese in lino dei servizi di cui all'art. 212, dalle stesse eserciti in appalto per conto dell'Azienda;
  • c)essere riconosciuti meritevoli, per il servizio prestato e per la condotta tenuta, dalle commissioni di cui al successivo comma quarto. All'accertamento dei requisiti fisici si procedera' all'atto dell'inquadramento a ruolo seguendo i criteri previsti per le normali assunzioni, nei riguardi del personale di eta' non superiore a 32 anni, ed i criteri stabiliti per le visite di revisione, nei riguardi del personale di eta' superiore. Per il personale infortunato per causa di servizio ferroviario si adottera', comunque, il criterio stabilito per le visite di revisione. Il personale contemplato dall'art. 211 e che sia in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e' assunto, nel limite dei posti di pianta disponibili, nelle qualifiche di operaio in prova o di manovale in prova, in relazione alle mansioni disimpegnate nei periodo previsto alla precedente lettera b). La designazione di coloro che posseggono i requisiti per l'assunzione a norma del presente articolo e' fatta da apposite commissioni compartimentali o di servizio mediante compilazione di elenchi nominativi compartimentali o di servizio. La precedenza di iscrizione in tali elenchi spetta a chi abbia cumulato il maggior numero di giornate lavorative; in caso di parita', la precedenza e' determinata dalla eta' maggiore. Il personale inquadrato ai sensi del precedente comma viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di eta' di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facolta' di cui ai quarto comma dell'art. 165 ed esclusa l'applicazione del secondo comma dello articolo stesso; al personale medesimo compete il trattamento di pensione, purche' abbia compiuto almeno dieci anni di servizio.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963

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