Art. 29 — (Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici). Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonché quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
9Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".
Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010
