Art. 29 — (Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici). Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonché quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari
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Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonche' quelle di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'immissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 8 gennaio 1971
