Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 43 — Giudizio disciplinare in relazione all'azione di risarcimento

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Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni, non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo del dipendente possano essere perseguiti dall'Azienda, qualora concretino infrazioni disciplinari.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art43 · fonte del testo