Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 46 — Trasferimenti
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I trasferimenti di personale da una ad altra sede di servizio possono essere disposti:
- a)per motivate esigenze di servizio;
- b)a domanda dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel disporre il trasferimento deve essere tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessita' di studio del dipendente e dei propri figli, nonche' del servizio gia' prestato in sedi disagiate. Il trasferimento da una ad altra sede puo' essere disposto anche quando la permanenza del dipendente in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio. Il Consiglio di amministrazione e' competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dal dipendente in materia di trasferimenti.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967
