Art. 46 — Trasferimenti
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I trasferimenti di personale da una ad altra sede di servizio possono essere disposti:
- a)per motivate esigenze di servizio;
- b)a domanda dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio. ((Nel caso in cui esigenze aziendali rendano necessari trasferimenti di piu' dipendenti da o per la stessa localita', dovranno essere compilate graduatorie compartimentali a cura di apposite Commissioni, da costituire dal direttore compartimentale. Il trasferimento e' disposto secondo l'ordine delle graduatorie. Delle Commissioni fanno parte anche tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dalle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. La stessa procedura deve essere seguita per i trasferimenti nelle localita' di cui agli articoli 26 e 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. La procedura di cui ai precedenti commi non si applica ai trasferimenti del personale direttivo e dei capi degli impianti, ne' ai trasferimenti da effettuarsi in applicazione dell'articolo 80 della presente legge.)) Nel disporre il trasferimento deve essere tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessita' di studio del dipendente e dei propri figli, nonche' del servizio gia' prestato in sedi disagiate. Il trasferimento da una ad altra sede puo' essere disposto anche quando la permanenza del dipendente in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio. Il Consiglio di amministrazione e' competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dal dipendente in materia di trasferimenti.
Testo in vigore dal 26 agosto 1967 al 3 settembre 1980
