Art. 5 — Cause di esclusione dal concorso o dall'impiego
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L'esclusione dal concorso o dall'impiego, nei casi in cui questo possa conferirsi senza concorso, puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Non possono partecipare a concorsi ne' accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. L'esclusione viene disposta con decreto motivato del ministro. Tale facolta' puo' essere delegata al direttore generale o, in caso di concorsi compartimentali, ai direttori compartimentali.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
