Art. 4 — Assunzione di personale femminile
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 26 agosto 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 26 agosto 1967
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1963 al 26 agosto 1967. 34 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'assunzione di personale femminile e' ammessa:
tolto: a) nel personale degli uffici, con le qualifiche di segretario, aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed infermiere;
tolto: b) nel personale dirigente delle stazioni con la qualifica di interprete.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art4 · fonte del testo