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In caso di malattia, che imponga assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore ed al medico di reparto della propria circoscrizione. Ogni altra assenza deve essere preventivamente autorizzata.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 settembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art50 · fonte del testo