Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1979 al 16 dicembre 2010. 353 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per particolari o gravi motivi sono concessi ai personale i seguenti periodi di congedo speciale, non computabili nelle ferie annuali, durante i quali spetta il trattamento di cui al settimo comma del precedente articolo:

tolto: a) tre giorni, in caso di decesso di ascendente o discendente di primo grado o del coniuge;

tolto: b) la meta' del congedo ordinario in caso di matrimonio. L'Azienda puo' inoltre, concedere al personale un congedo speciale, della durata di due giorni, per ragioni di famiglia di particolare gravita', fino al massimo, nell'anno solare, di cinque giorni. In casi eccezionali il direttore generale puo' considerare giustificate le assenze del personale per altri motivi e stabilire il relativo trattamento economico che non puo', comunque, superare quello di cui al settimo comma del precedente articolo. I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerati in assenza giustificata. I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale delle Ferrovie dello Stato e che non siano collocati in assenza giustificata, possono essere autorizzati a richiesta della rispettiva organizzazione, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. Le modalita' per la concessione delle assenze di cui ai precedenti commi ed il numero globale dei dipendenti da collocare in assenza giustificata saranno regolati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione del protocollo d'intesa in atto per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Il trattamento economico attribuito ai dipendenti ferroviari che fruiscono delle assenze giustificate ai sensi del precedente comma non potra' superare quello di cui al settimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. Parimenti nel protocollo d'intesa, che sara' emanato nei termini di cui al precedente comma, si provvedera' a regolamentare le assenze effettuate dai dipendenti ferroviari per fruire del diritto allo studio sancito dalle vigenti norme.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art87 · fonte del testo